ART. 1
È costituita l'associazione culturale denominata "CORO HISPANO-AMERICANO DI MILANO", con sede in Milano.
ART. 2 (Finalità)
L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, si ispira ai seguenti valori: la libertà e il conseguente pieno diritto all'autodeterminazione di ogni donna e uomo e di ogni popolo; l'uguaglianza di tutti, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; la solidarietà, come collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni, per realizzare una società più giusta. Essa, senza scopo di lucro, si propone di divulgare il canto corale polifonico, inteso come mezzo di libera espressione culturale, con particolare riferimento alla musica spagnola antica e latino-americana. A tale scopo può effettuare concerti in pubblico ed in privato. L'Associazione ha, inoltre, l'obiettivo di promuovere qualsiasi iniziativa che concorra al raggiungimento delle finalità prefissate.
ART. 3 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione consiste in:
a) contributi dei soci;
b) contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici;
c) proventi e rimborsi derivanti dalle attività svolte;
d) beni mobili ed immobili provenienti da contributi ed elargizioni straordinarie;
e) rimanenze di esercizi precedenti;
f) ogni altro tipo di entrata.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. Il materiale in dotazione è sotto la responsabilità del Presidente, che può incaricare un consigliere o un socio per la custodia e la manutenzione dello stesso. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 4 (Soci e sostenitori)
SOCI: sono coloro che, dichiarando di accettare lo statuto e presentando domanda di adesione agli organi direttivi, vengono accettati dall'Associazione, sentito il parere del Direttore Musicale, il quale accerta se l'aspirante corista abbia la predisposizione alla musica, ed in particolare al canto. Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'Associazione ha validità annuale. Il socio ha l’obbligo di versare le quote sociali, di rispettare lo statuto e di non porre in essere atteggiamenti in contrasto con l’associazione e con le sue finalità. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Sono diritti del socio: la partecipazione all’attività ed alle deliberazioni in conformità del presente statuto, la visione di tutti i documenti e registri sociali, il diritto al contraddittorio in caso di espulsione dall’associazione, ai sensi degli artt. 6 e 7.
SOSTENITORI: sono coloro che, pur essendo esterni al Coro, e non partecipando alle deliberazioni, intendono contribuire alle finalità sociali.
ART. 5 (Organi)
Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Presidente e Vicepresidente.
ART. 6 (Assemblea)
All'Assemblea dei soci partecipano tutti i soci coristi. Essa è convocata per iscritto dal Presidente, come minimo una volta l'anno, con almeno quindici giorni di preavviso. Può anche essere convocata, negli stessi termini, su richiesta di un terzo dei soci coristi. Il numero legale per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è della maggioranza dei suoi componenti, presenti o rappresentati con delega scritta. Nella seconda convocazione, in giorno successivo, non è necessario alcun numero legale.
Spetta all'Assemblea il potere di deliberare sull'attività dell'Associazione, di nominare gli altri organi statutari, di approvare i bilanci preventivi e consuntivi, di approvare un regolamento interno con il quorum di cui all'art. 14. Essa ha, inoltre, il compito di deliberare, a seguito di contraddittorio, sulla proposta di espulsione del socio per inadempienza o indegnità, avanzata dal Consiglio Direttivo. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con eccezione di quanto previsto negli articoli 13 e 14.
ART. 7 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di 5, a un massimo di 9, eletti dall'Assemblea dei soci. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di avanzare candidature. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. Esso può anche essere convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La comunicazione delle riunioni deve essere effettuata con almeno cinque giorni di anticipo, per iscritto, verbalmente o telefonicamente. Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio rimane in carica per un anno. Alla scadenza i suoi poteri sono prorogati, fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio ha il compito di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere e programmare tutte le azioni per il conseguimento degli scopi sociali: organizzare concerti, manifestazioni culturali, acquisto di spartiti o oggetti che possano essere di utilità all'Associazione, assumendo ogni conseguente decisione sul piano finanziario, incluse eventuali contribuzioni straordinarie dei soci. Esso, inoltre, avanza proposte all'Assemblea per la scelta del Direttore Musicale. È anche compito del Consiglio Direttivo verificare che tutti i soci rispettino gli obblighi previsti nelle norme statutarie, avanzando all’assemblea eventuali proposte di espulsione per indegnità o inadempienza. Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:
-predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
-formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
La funzione di consigliere è completamente gratuita e non dà diritto ad alcun compenso. Nell'ambito del Consiglio, contestualmente all'elezione, l'Assemblea dei soci nomina, con potere di revoca: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le votazioni avvengono a maggioranza dei presenti. In caso nessun candidato raggiunga tale quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in prima votazione.
ART. 8 (Presidente)
Il Presidente:
-convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
-provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi;
-si occupa, in collaborazione con il Direttore Musicale, ed eventualmente anche raccogliendo suggerimenti e proposte degli altri soci, di prendere contatti con enti pubblici, privati, esponenti del mondo della cultura, altre associazioni, onde potere organizzare concerti, spettacoli, seminari ed altre attività, volte al conseguimento delle finalità sociali;
-ha la rappresentanza legale verso terzi e la firma dell'Associazione;
-ha il potere di delegare specifiche funzioni ad altri soci coristi.
Le suddette funzioni, in caso di impedimento o assenza del Presidente, vengono svolte dal Vicepresidente.
ART. 9 (Segretario)
Il Segretario redige (e sottoscrive insieme al presidente) i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio direttivo e mantiene l'archivio dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei verbali, in qualsiasi momento.
ART. 10 (Tesoriere)
Il Tesoriere mantiene la contabilità e la cassa dell'Associazione, provvedendo a relazionare periodicamente sull'argomento al Consiglio Direttivo.
ART. 11 (Direttore Musicale)
Il Direttore Musicale è responsabile della direzione del Coro dal punto di vista artistico-musicale. Egli è scelto dall'assemblea dei coristi e deve, in sintonia con essa, scegliere il repertorio più idoneo alle possibilità ed ai programmi del Coro, nonché i brani che ritiene opportuno inserire in concerti, manifestazioni culturali e supporti di diffusione del repertorio musicale del Coro. Il Direttore Musicale, rimanendo super partes, non partecipa alle votazioni. Ha tuttavia diritto di intervenire, sia alle riunioni dell'Assemblea, che del Consiglio Direttivo su qualsiasi argomento.
ART. 12 (Recesso)
Ogni socio ha facoltà di recedere in qualunque momento dall'Associazione, tramite comunicazione scritta al Presidente. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote versate a qualsiasi titolo all'Associazione.
ART. 13 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria e a maggioranza dei 2/3 dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale viene devoluto ad associazioni senza scopo di lucro.
ART. 14 (Emendamenti allo Statuto)
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci, costituita in presenza della maggioranza assoluta dei soci e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Milano, 2 marzo 2010